Indicazioni per impostare correttamente una fattura differita

Con l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica restano comunque valide le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72. È quindi possibile emettere una fattura elettronica differita, entro il 15 del mese successivo alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o prestazione di servizi. Nel caso di cessione di beni, il cedente può differire l’emissione della fattura ma è tenuto ad emettere al momento della cessione un D.D.T. oppure un documento accompagnatorio equipollente secondo le disposizioni del d.P.R. n. 472/96 ed è tenuto altresì a far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese in cui viene effettuata l’operazione. Non esiste una codifica specifica per la fattura elettronica differita che quindi dovrà essere redatta con le stesse modalità di una fattura emessa entro i termini ordinari, ma con i seguenti requisiti:

  • la data del documento dovrà corrispondere alla data dell’ultimo documento di trasporto emesso ad uno stesso cliente, nello stesso mese (nel caso di cessione di beni) o altro documento che attesti il differimento, ad esempio fatture proforma (nel caso di prestazioni di servizi).;
  • la fattura dovrà obbligatoriamente recare i riferimenti del/dei D.D.T. o di altri documenti accompagnatori (numero e data di ciascun documento). Non è invece obbligatorio allegare i documenti stessi. Per aggiungere i riferimenti ad un D.D.T. scorri in basso nella maschera di creazione della fattura fino a raggiungere le schede poste in calce, clicca sulla scheda DDT e poi sul bottone blu ‘+ Aggiungi DDT’. I riferimenti ad eventuali altri documenti che non siano D.D.T. possono essere aggiunti a ciascuna riga del corpo del documento accedendo (in modalità avanzata) alla scheda ‘Informazioni aggiuntive’ contenuta in ciascuna riga della fattura.

Nel caso di prestazione di servizi, i termini di emissione della fattura sono gli stessi ma, analogamente, il contribuente deve essere in grado di supportare il differimento della fatturazione mediante documenti che dimostrino l’esecuzione delle prestazioni, quali ad esempio fattura proforma, attestazione dell’avvenuto incasso del corrispettivo, contratti, note di consegna lavori, lettere di incarico, eventuali relazioni professionali. L’Agenzia delle Entrate non ha mai chiarito se, in caso di prestazione di servizi, al contribuente sia fatto obbligo di indicare in fattura i riferimenti a predetta documentazione ma se ne consiglia comunque l’esposizione in fattura. Tali riferimenti possono essere aggiunti a ciascuna riga della fattura secondo le modalità illustrate in precedenza.

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