Modifiche al tracciato XML della fattura elettronica

Con Provvedimento n.166579/2020 del 20 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche del tracciato XML della fattura elettronica.

Le modifiche più importanti apportate al tracciato XML sono le seguenti.

  • Sono stati introdotte nuove tipologie di documento, che dovranno essere selezionate per il caso specifico, se necessario:
  • TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
  • TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
  • TD21 Autofattura per splafonamento
  • TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
  • TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
  • TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
  • TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
  • TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
  • TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

L’aggiunta di nuovi codici dovrebbe, secondo l’agenzia, facilitare la contabilizzazione delle fatture, soprattutto per l’esterometro. Si nota infatti l’introduzione dei codici TD17, TD18 e TD19 che serviranno per le integrazioni e autofatture relative a operazioni con l’estero, intracomunitari o beni ceduti nel territorio dello stato da parte di soggetti non residenti (art. 17 comma 2 DPR 633/72).

Il nuovo codice TD20 sarà specifico per le autofatture relative ad acquisti intracomunitari, per i quali non si sia ricevuta la fattura nei termini o con importi differenti.

Molto importante è anche il codice TD27, specifico per l’autofatturazione dove cedente e prestatore sono gli stessi soggetti, che verrà riconosciuta in automatico dal SDI e che non sarà quindi inserita anche nelle fatture di costo.

  • La ritenuta fiscale è stata ampliata per inserire anche le ritenute previdenziali, con i codici seguenti:
  • RT03 Contributo INPS
  • RT04 Contributo ENASARCO
  • RT05 Contributo ENPAM
  • RT06 Altro contributo previdenziale

Vale la pena sottolineare che questa modifica era attesa soprattutto per la questione Enasarco, che finalmente trova una collocazione adeguata, facilmente individuabile e calcolabile.

Raccomandiamo quindi a tutti gli agenti di commercio di modificare il proprio profilo di fatturazione, disabilitando l’Enasarco come cassa previdenziale e impostare la ritenuta. La piattaforma, in seguito alle modifiche imposte dall’AdE supporta l’inserimento di più di una ritenuta.

  • I codici di esenzione IVA N2, N3 e N6 saranno sostituiti da sottocodici maggiormente dettagliati e monitorabili dall’AdE:
  • N2.1 – non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72   
  • N2.2 -non soggette – altri casi
  • N3.1 -non imponibili – esportazioni                        
  • N3.2 – non imponibili – cessioni intracomunitarie                                                            
  • N3.3 – non imponibili – cessioni verso San Marino                                                          
  • N3.4 – non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
  • N3.5 – non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
  • N3.6 – non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
  • N6.1 – inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
  • N6.2 – inversione contabile – cessione di oro e argento puro
  • N6.3 – inversione contabile – subappalto nel settore edile
  • N6.4 – inversione contabile – cessione di fabbricati
  • N6.5 – inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
  • N6.6 – inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
  • N6.7 – inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
  • N6.8 – inversione contabile – operazioni settore energetico
  • N6.9 – inversione contabile – altri casi

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