Principio del margine Cassazione Civile S.U. n.16303 del 20 giugno 2018

Con la sentenza della Cassazione Civile, S. U., (sent. n. 16303 del 20 giugno 2018. Est. C. De Chiara), in ordine al superamento del tasso soglia per la verifica dell’usura sopravvenuta, per i rapporti anteriori all’entrata in vigore del Decreto legge n. 185/2008, va confrontato il tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto dall’istituto di credito comprensivo della commissione di massimo scoperto (CMS) calcolata come differenza tra l’importo della cms rientrante nella soglia di legge e quella in concreto praticata dalla banca (“Principio del margine”).
Facciamo un esempio in relazione ai dati di seguito indicati:

Per aderire al principio del margine, tra le formule disponibili occorrerà utilizzare BANCA ITALIA 2006 rappresentata dalla seguente relazione:

((INTERESSI + ECCEDENZA CMS) X 365 / DEBITORI) + SPESE / ACCORDATO

Nel trimestre 31/12/98 la soglia cms di periodo è pari a 0,6150%; la cms calcolata al tasso soglia è 0,615% * 300.000 = 1.845.
La voce ECCEDENZA CMS è pari alla differenza tra la cms pagata e quella calcolata al tasso soglia ossia 1.875-1.845 = 30.

TEG = (214+30)*365 / 600.000 + 0/300.000 = 0,1484 = 14,84%

Questa guida è stata utile?

-3