Tasso di Interesse per Trimestri in Usura
- Nessuna Impostazione Automatica (SCELTA MANUALE): non si fissano regole automatiche per i trimestri in usura e si seguiranno le impostazioni scelte in tabella per ogni trimestre
- Azzera Interessi Debitori ex. art. 1815 c.c. (AZZERA USURA): si applica il tasso zero per gli interessi a debito solo nei trimestri che risultano usurari per il TEG
- Applica Tasso Legale (LEGALE): si applica il tasso legale ai trimestri in usura
- Applica Tasso BOT (BOT): si applica il tasso BOT minimo ai trimestri in usura
- Applica Tasso Legale BOT (LEGALE BOT): si applica il tasso legale fino all’anno 1992 e poi il tasso BOT minimo
- Riconduci a Tasso Soglia (SOGLIA): viene applicato un tasso sostitutivo tale da riportare il TEG al tasso soglia
- Riconduci a Tasso Soglia sui Dati Ricalcolati (SOGLIA RICALCOLO): viene applicato un tasso sostitutivo tale da riportare il TEG al tasso soglia in base ai numeri e alle competenze ricalcolate
- Azzera interessi in usura soggettiva ex. art. 644 c.p. comma 3 (AZZERA USURA SOGG): si applica il tasso zero per gli interessi a debito anche nei trimestri in usura soggettiva, cioè per i quali il TEG supera in TEG Medio pubblicato dal Ministero dell’Economia
- Applica tasso Legale ai trimestri in usura soggettiva ex. art. 644 c.p. comma 4 (LEGALE SOGG): si applica il tasso Legale anche in caso di usura soggettiva.
- Applica tasso BOT ai trimestri in usura soggettiva ex. art. 644 c.p. comma 5 (BOT SOGG): si applica il tasso Legale anche in caso di usura soggettiva.
N.B. Le impostazioni automatiche per l’interesse nei trimestri in usura vengono applicate limitatamente al tasso debitore, mentre il tasso creditore è regolato dall’impostazione automatica per il tasso a CREDITO oppure dalle impostazioni puntuali inserite in tabella per ogni trimestre.