IPOTESI 2B) – Verifica Piano Rateale

Il cuore del software è rappresentato dalla sezione OPZIONI RICALCOLO. In questa sezione è possibile effettuare tutte le simulazioni che l’utente ritiene opportune che andranno a modificare le risultanze della cartella.
Si potrà simulare ad esempio cosa accade se si calcolano gli interessi di mora solo sul tributo piuttosto che sul tributo e la sanzione oppure se si ricalcola la quota di aggio solo sul tributo e non sulla sanzione ecc.
In particolare, il software consente di verificare e quantificare i seguenti profili di illegittimità:

1) Anatocismo su:

  • interessi di mora (che Equitalia S.p.A. calcola sul ruolo complessivamente considerato e quindi anche sulla quota di interessi di ritardata iscrizione a ruolo)
  • interessi di dilazione sul ruolo (calcolati come al punto precedente, ma da tenere in considerazione solo se presente un piano di rateizzo)
  • interessi di mora per il pagamento in ritardo di una rata (anche in questo caso calcolati da Equitalia S.p.A. sull’intera rata comprensiva di interessi). La L. 106 del 07/07/2011 art. 7 comma 2 sexies e 2 septies ha espressamente stabilito il divieto di calcolare gli interessi di mora sugli altri interessi per i ruoli consegnati successivamente al 13 luglio 2011, rendendo quindi illegittimo l’Anatocismo Tributario. Di fatto, Equitalia, nonostante il divieto, continua a praticare Anatocismo Tributario.

2) Compenso di riscossione (aggio) per la quota calcolata su interessi di ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora (ragioni legate alla concreta capacità contributiva del debitore vorrebbero che l’aggio fosse calcolato soltanto sul debito tributario escludendo queste basi di calcolo)

3) Piano di rateizzo realizzato con il metodo c.d. “alla francese”. Questa scelta non è disciplinata da nessuna norma, ma è stata decisa discrezionalmente da Equitalia attraverso l’emanazione della Direttiva di gruppo DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008 avente ad oggetto: “Istruzioni applicative in materia di rateazione delle somme iscritte a ruolo” con la quale si dispone che: “Il piano di ammortamento dovrà essere predisposto con il metodo alla francese”. Siffatta tipologia di piano di ammortamento comporta l’applicazione di un tasso effettivo TAE maggiore del tasso contrattuale stabilito dalla legge (articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973) comportando la corresponsione di un interesse maggiore del dovuto a danno del contribuente. Numerose sentenze di merito hanno stabilito tale evidenza stabilendo il ricalcolo del piano ad un tasso sostitutivo.

Nello specifico esaminiamo le scelte possibili per le singole voci:

CALCOLO INT.SSI MORA SU CARTELLA

SOLO SU DEBITO – Ricalcoli gli interessi di mora solo sul tributo escludendo dalla base di calcolo le sanzioni e gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, ovvero quelli maturati dalla data di notifica della cartella fino al momento del pagamento mentre se rateizza fino al momento dell’accoglimento dell’istanza di rateazione.

SU DEBITO E SANZIONE – Ricalcoli gli interessi di mora solo sul tributo e le sanzioni escludendo gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo.

SU DEBITO, SANZIONE E INT RITARDATA ISCRIZIONE – Calcoli gli interessi di mora sul tributo, sulle sanzioni e sugli interessi di ritardata iscrizione a ruolo così come determinato da Equitalia prima del 13 luglio 2011.

Attenzione: la Legge 106 del 07/07/2011, entrata in vigore il 13/07/2011, all’art. 7 comma 2 sexies e 2 septies, dispone espressamente che gli interessi di mora si applicano solo “sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi”. Pertanto, ai sensi di tale legge, il software, limitatamente agli importi iscritti a ruolo in date successive al 13/07/2011, procede in automatico al ricalcolo degli interessi di mora sulla base del solo debito tributario, indipendentemente dalle impostazioni scelte al campo CALCOLO INT.SSI MORA SU CARTELLA. Se vi sono tuttavia importi iscritti a ruolo in date antecedenti il 13/07/2011, farà testo l’impostazione scelta a detto campo, ma solo in relazione ai ruoli antecedenti tale data. Per i ruoli successivi l’entrata in vigore della legge citata gli interessi di mora saranno comunque ricalcolati automaticamente ai sensi di tale legge sul solo debito.

Equitalia, per i ruoli antecedenti l’entrata in vigore della 106/2011 calcola gli interessi di mora su debito, sanzioni ed interessi di ritardata iscrizione a ruolo. Per i ruoli successivi calcola gli interessi di mora sulla base del solo debito tributario, ai sensi di legge.

CALCOLO AGGIO

SOLO SU DEBITO – Ricalcoli l’aggio solo sul tributo escludendo dalla base di calcolo le sanzioni, gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo e gli interessi di mora maturati dalla data di notifica della cartella di pagamento fino alla data del rateizzo.

SU DEBITO E SANZIONE – Ricalcoli l’aggio solo sul tributo e le sanzioni escludendo gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo e gli interessi di mora.

SU TUTTA LA CARTELLA – Ricalcoli l’aggio su una parte della cartella di pagamento comprendente: il tributo, le sanzioni e gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, escludendo gli interessi di mora.

SU MORA E CARTELLA – Ricalcoli l’aggio su tutta la cartella di pagamento comprendente: il tributo, le sanzioni, gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo e gli interessi di mora.

Questa è l’impostazione praticata da Equitalia per il calcolo dell’aggio.

QUOTE IN AMMORTAMENTO

DEBITO – Ricalcolando il piano di ammortamento a partire da un capitale pari al solo debito (tributario, previdenziale, etc.), escludendo pertanto le sanzioni, gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le somme aggiuntive e i costi di notifica della cartella. In questo modo non si prevede il calcolo di interessi di dilazione sulle sanzioni e sui costi di notifica nonché sugli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, evitando quindi l’applicazione dell’anatocismo tributario.

DEBITO E SANZIONE – Ricalcoli il piano di ammortamento a partire da un capitale pari al debito tributario più le sanzioni applicate, escludendo gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo e i costi di notifica. In modo tale non si prevede il calcolo di interessi di dilazione sui costi di notifica nonché sugli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, evitando anche in questo caso l’applicazione dell’anatocismo tributario.

DEBITO, SANZIONI E INT RITARDATA ISCRIZIONE – Ricalcoli il piano di ammortamento a partire da un capitale pari al debito tributario più le sanzioni applicate più gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, escludendo dalla capitalizzazione i soli costi di notifica della cartella. In tal modo capitalizzi anche gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, prassi seguita da Equitalia che comporta anatocismo.

IMPORTO A RUOLO – Ricalcoli il piano di ammortamento a partire da un capitale pari all’intero importo a ruolo indicato nella cartella, comprensivo di sanzioni, interessi di ritardata iscrizione a ruolo e costi di notifica della cartella. Con tale scelta capitalizzi anche gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo con conseguente anatocismo. Questa è l’impostazione praticata da Equitalia per la determinazione del capitale a partire dal quale viene sviluppato il piano di ammortamento e sul quale vengono calcolati gli interessi di dilazione.

TIPOLOGIA DI AMMORTAMENTO

FRANCESE – Imposti il ricalcolo del piano rateale secondo la tecnica alla francese, che prevede una rata costante durante tutto il periodo di ammortamento. Equitalia impiega questa tecnica per lo sviluppo del piano di ammortamento.

CAPITALE COSTANTE – Imposti lo sviluppo del piano di ammortamento ricalcolato secondo la tecnica a capitale costante, che non prevede il pagamento di una rata fissa bensì il rimborso del capitale attraverso quote capitali costanti e quote interessi via via decrescenti.

TASSO DI INTERESSE PER DILAZIONE TRIBUTI / scelte identiche anche per INPS-INAIL Premessa: il tasso di dilazione è diverso se trattasi di tributi erariali oppure contributi INPS-INAIL

MANUALE – Imposti manualmente il tasso di interesse di dilazione nominale annuo per il ricalcolo del piano rateale. In tal caso il tasso annuo effettivo applicato al rateizzo sarà superiore a quello indicato manualmente.

LEGALE – Ricalcoli il piano rateale al tasso sostitutivo legale vigente nel periodo. Non c’è bisogno di inserire alcun valore al campo TASSO DI INTERESSE PER DILAZIONE. CASO DI TASSO INDETERMINATO.

TASSO ZERO – Ricalcoli il piano rateale a tasso zero. Non c’è bisogno di inserire alcun valore al campo

TASSO DI INTERESSE PER DILAZIONE. CASO DI TASSO INDETERMINATO.

TASSO VIGENTE – Ricalcoli il piano rateale al tasso di legge. Non c’è bisogno di inserire alcun valore al campo TASSO DI INTERESSE PER DILAZIONE.

TASSO VIGENTE EQUIVALENTE – Ricalcoli il piano rateale al tasso di legge. Non c’è bisogno di inserire alcun valore al campo TASSO DI INTERESSE PER DILAZIONE.

SOMME AGGIUNTIVE INPS-INAIL / ULTERIORI SOMME AGGIUNTIVE INPS-INAIL

ANNULLA – Annulla tutte le somme aggiuntive che così porterai a recupero.
RICALCOLA – Ricalcola le somme aggiuntive come da formula stabilita dall’Art.116 comma 8 lett. a) e b) Legge 388/2000.
COME DA CARTELLA – Lascia invariate le somme aggiuntive come calcolati da Equitalia. (Questa scelta è prevista solo per le somme aggiuntive INPS)


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