8. Contratto nullo e azzeramento interessi usurari. Formule Banca d’Italia

Si provvede a rideterminare a norma di legge il saldo del conto corrente al termine del periodo oggetto di relazione. Fatti salvi i trimestri per cui si riscontra il superamento del tasso soglia, si rideterminerà la misura degli interessi ai sensi di quanto stabilito dalla normativa vigente, che prescrive l’applicazione, in sostituzione dei tassi di interesse praticati dall’istituto di credito, del saggio legale per tempo vigente e dal 9 luglio 1992, data dell’entrata in vigore della Legge 154/92, del rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) a scadenza annuale. Si procede contestualmente all’annullamento degli interessi debitori limitatamente ai trimestri in cui si riscontra un TEG superiore al tasso soglia. Sempre in riferimento ai trimestri in cui si rileva l’applicazione di tassi effettivi superiori al limite stabilito per legge, gli interessi creditori saranno rideterminati applicando i tassi di interesse sostitutivi in precedenza specificati. Gli interessi, nella misura così definita, sono stati addebitati/accreditati in conto soltanto alla chiusura del periodo analizzato, escludendo quindi qualsiasi effetto derivante dall’illegittima capitalizzazione degli stessi. Si esclude dalla ricostruzione del conto tutti gli importi addebitati a titolo di commissione sul massimo scoperto nonchè ogni altro onere a carico del correntista. Si procede infine all’annullamento di qualsiasi valuta applicata alle operazioni annotate, attribuendo a ciascuna di questa una data valuta coincidente con la data di registrazione contabile.

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