212. Azzeramento interessi e cms in caso di usura contrattuale o sopravvenuta. Formula legge 108/96.

Essendosi riscontrata, in sede di analisi del contratto di apertura/affidamento ai sensi della normativa anti-usura, la pattuizione di condizioni economiche tali da comportare nel loro complesso la previsione di un tasso di interessi effettivo superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula per la categoria di operazioni in oggetto (c.d. usura contrattuale), si procederà all’annullamento di tutti gli interessi debitori e di tutte le commissioni di massimo scoperto applicate nel periodo oggetto della relazione. Gli interessi creditori saranno invece rideterminati applicando i tassi di interesse in concreto praticati dall’istituto di credito. Tale operazione si rende necessaria in quanto l’esclusione degli interessi passivi e delle CMS, nonchè ogni altra procedura di rielaborazione fin qui illustrata o che sarà in seguito dettagliata, comporta significative variazioni nell’andamento dei saldi di conto corrente rispetto all’andamento storico documentato in atti, da cui conseguono variazioni dei numeri creditori e quindi degli importi spettanti al correntista a titolo di interessi attivi. Non rilevandosi nel caso di specie ragioni di diritto per ritenere non legittima la procedura di capitalizzazione trimestrale delle competenze praticate dalla Banca, si procederà mantenendo invariato tale meccanismo, ovvero accreditando alla chiusura di ciascun trimestre gli interessi creditori maturati. Essendosi riscontrata, in sede di analisi del contratto di apertura/affidamento ai sensi della normativa anti-usura, la pattuizione di condizioni economiche tali da comportare nel loro complesso la previsione di un tasso di interessi effettivo superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula per la categoria di operazioni in oggetto (c.d. usura contrattuale), si procederà all’annullamento di tutti gli interessi debitori e di tutte le commissioni di massimo scoperto applicate nel periodo oggetto della relazione. Gli interessi creditori saranno invece rideterminati applicando i tassi di interesse in concreto praticati dall’istituto di credito. Tale operazione si rende necessaria in quanto l’esclusione degli interessi passivi e delle CMS, nonchè ogni altra procedura di rielaborazione fin qui illustrata o che sarà in seguito dettagliata, comporta significative variazioni nell’andamento dei saldi di conto corrente rispetto all’andamento storico documentato in atti, da cui conseguono variazioni dei numeri creditori e quindi degli importi spettanti al correntista a titolo di interessi attivi. Non rilevandosi nel caso di specie ragioni di diritto per ritenere non legittima la procedura di capitalizzazione trimestrale delle competenze praticate dalla Banca, si procederà mantenendo invariato tale meccanismo, ovvero accreditando alla chiusura di ciascun trimestre gli interessi creditori maturati.

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