6. Contratto nullo

Si provvede a rideterminare a norma di legge il saldo del conto corrente al termine del periodo oggetto di relazione. Si rideterminerà la misura degli interessi ai sensi di quanto stabilito dalla normativa vigente, che prescrive l’applicazione, in sostituzione dei tassi di interesse praticati dall’istituto di credito, del saggio legale per tempo vigente e dal 9 luglio 1992, data dell’entrata in vigore della Legge 154/92, del rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) a scadenza annuale. Gli interessi, nella misura così rideterminata, verranno addebitati/accreditati in conto soltanto alla chiusura del periodo analizzato, escludendo quindi qualsiasi effetto derivante dall’illegittima capitalizzazione degli stessi. Si è inoltre provveduto ad escludere dalla ricostruzione del conto tutti gli importi addebitati a titolo di commissione sul massimo scoperto nonchè ogni altro onere a carico del correntista. Si procede infine all’annullamento di qualsiasi valuta applicata alle operazioni annotate, attribuendo a ciascuna di questa una data valuta coincidente con la data di registrazione contabile.

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