11. Anatocismo illegittimo fino a data firma clausola reciprocita’ e dal 01/01/2014. Clausola interessi nulla e azzeramento interessi usurari. Formule banca d’Italia.

Si provvede a rideterminare la misura degli interessi per tutto il periodo oggetto della relazione, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa vigente, che prescrive l’applicazione, in sostituzione dei tassi di interesse praticati dall’istituto di credito, del saggio legale per tempo vigente e dal 9 luglio 1992, data dell’entrata in vigore della Legge 154/92, del rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) a scadenza annuale. Inoltre, si procede all’annullamento degli interessi debitori limitatamente ai trimestri in cui si è riscontrato un TEG superiore al tasso soglia. Si rideterminerà per ciascun trimestre la misura delle commissioni sul massimo scoperto mantenendo tuttavia inalterate le condizioni previste dalla Banca, ovvero applicando le medesime aliquote in concreto praticate dall’istituto di credito. Tale operazione si rende necessaria in quanto la rideterminazione degli interessi a tassi sostitutivi e l’esclusione degli interessi usurari, comporta significative variazioni nell’andamento dei saldi di conto corrente rispetto all’andamento storico documentato in atti, da cui conseguono variazioni degli importi dovuti a titolo di commissioni sul massimo scoperto. Ai sensi di quanto previsto dalla delibera CICR 09/02/2000 e dalla Legge di Stabilità 2014, sarà esclusa qualsiasi capitalizzazione degli interessi e delle CMS per il periodo intercorrente tra l’apertura del conto e la sottoscrizione della clausola di reciprocità e, nuovamente, a partire dal 01/01/2014. Per il periodo rimanente, le competenze maturate saranno capitalizzate alla chiusura di ciascun trimestre.

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