214. Anatocismo sempre illegittimo. Azzeramento interessi in caso di usura contrattuale o sopravvenuta. Formula legge 108/96
Essendosi riscontrata, in sede di analisi del contratto di apertura/affidamento ai sensi della normativa anti-usura, la pattuizione di condizioni economiche tali da comportare nel loro complesso la previsione di un tasso di interessi effettivo superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula per la categoria di operazioni in oggetto (c.d. usura contrattuale), si procederà allo scomputo di tutti gli interessi debitori applicati nel periodo oggetto della relazione. Si procederà inoltre a rideterminare la misura degli interessi creditori nonchè delle commissioni sul massimo scoperto mantenendo inalterate le condizioni praticate dalla Banca, ovvero applicando i medesimi tassi di interesse ed aliquote per il calcolo della CMS in concreto applicate dall’istituto di credito. Tale operazione si rende necessaria in quanto l’esclusione degli interessi passivi, nonchè ogni altra procedura di rielaborazione fin qui illustrata o che sarà in seguito dettagliata, comporta significative variazioni nell’andamento dei saldi di conto corrente rispetto all’andamento storico documentato in atti, da cui conseguono variazioni dei numeri creditori e quindi degli importi spettanti al correntista a titolo di interessi attivi, oltre che variazioni degli importi dovuti a titolo di commissioni sul massimo scoperto. Non essendo, infine, intervenuta alcuna valida pattuizione tra le parti della clausola di reciprocità, si esclude comunque qualsiasi capitalizzazione degli interessi creditori e delle CMS per tutto il periodo oggetto di relazione.