2. Anatocismo illegittimo fino a data firma clausola reciprocita’ e dal 01/01/2014. Azzeramento interessi e cms in caso di usura. Formule Banca d’Italia
Si procede all’annullamento degli interessi debitori e delle commissioni di massimo scoperto limitatamente ai trimestri in cui si è riscontrato un TEG superiore al tasso soglia. Sempre in riferimento ai trimestri in cui si rileva l’applicazione di tassi effettivi superiori al limite stabilito per legge, gli interessi creditori saranno rideterminati applicando i tassi di interesse in concreto praticati dall’istituto di credito. Per i rimanenti trimestri, viene rideterminata la misura degli interessi a debito ed a credito nonchè delle commissioni sul massimo scoperto mantenendo inalterate le condizioni praticate dalla Banca, ovvero applicando i medesimi tassi di interesse ed aliquote per il calcolo della CMS in concreto applicate dall’istituto di credito. Tale operazione si rende necessaria in quanto l’esclusione degli interessi e delle CMS usurarie, comporta significative variazioni nell’andamento dei saldi di conto corrente rispetto all’andamento storico documentato in atti, da cui conseguono variazioni dei numeri debitori e creditori e quindi degli importi dovuti o spettanti a titolo di interessi e CMS. Ai sensi di quanto previsto dalla delibera CICR 09/02/2000 e dalla Legge di Stabilità 2014, si è esclusa qualsiasi capitalizzazione degli interessi e delle CMS per il periodo intercorrente tra l’apertura del conto e la sottoscrizione della clausola di reciprocità e, nuovamente, a partire dal 01/01/2014. Per il periodo rimanente, le competenze maturate saranno capitalizzate alla chiusura di ciascun trimestre.