15. Anatocismo illegittimo fino a data firma clausola reciprocità e dal 01/01/2014. Cms e spese nulle.
Si provvede ad escludere dalla ricostruzione del saldo di conto corrente, tutti gli importi a tale titolo addebitati. Per tutti i trimestri del periodo di analisi si rideterminerà la misura degli interessi a debito ed a credito mantenendo inalterate le condizioni previste dalla Banca, ovvero applicando i medesimi tassi di interesse in concreto praticati dall’istituto di credito. Tale operazione si rende necessaria in quanto l’esclusione delle CMS e delle spese, comporta significative variazioni nell’andamento dei saldi di conto corrente rispetto all’andamento storico documentato in atti, da cui conseguono variazioni dei numeri debitori e creditori e quindi degli importi dovuti o spettanti a titolo di interessi. Ai sensi di quanto previsto dalla delibera CICR 09/02/2000 e dalla Legge di Stabilità 2014, si esclude qualsiasi capitalizzazione degli interessi per il periodo intercorrente tra l’apertura del conto e la sottoscrizione della clausola di reciprocità e, nuovamente, a partire dal 01/01/2014. Per il periodo rimanente, le competenze maturate sono state invece capitalizzate alla chiusura di ciascun trimestre.