13. Anatocismo illegittimo fino a data firma clausola reciprocita’ e dal 01/01/2014. Cms nulla, azzeramento interessi usurari. Formula legge 108/96.

Si procede all’annullamento degli interessi debitori limitatamente ai trimestri in cui si riscontra un TEG superiore al tasso soglia. Sempre in riferimento ai trimestri in cui si rileva l’applicazione di tassi effettivi superiori al limite stabilito per legge, gli interessi creditori saranno rideterminati applicando i tassi di interesse in concreto praticati dall’istituto di credito. Stante, la nullità della clausola di pattuizione della commissione sul massimo scoperto, si provvede ad escludere dalla ricostruzione del saldo di conto corrente, tutti gli importi a tale titolo addebitati. Per i trimestri in cui il TEG risulta conforme ai limiti di legge, si rideterminerà la misura degli interessi a debito ed a credito mantenendo inalterate le condizioni previste dalla Banca, ovvero applicando i medesimi tassi di interesse in concreto praticati dall’istituto di credito. Tale operazione si rende necessaria in quanto l’azzeramento degli interessi usurari e l’esclusione delle CMS, nonchè ogni altra procedura di rielaborazione fin qui illustrata o che sarà in seguito dettagliata, comporta significative variazioni nell’andamento dei saldi di conto corrente rispetto all’andamento storico documentato in atti, da cui conseguono variazioni dei numeri debitori e creditori e quindi degli importi dovuti o spettanti a titolo di interessi. Ai sensi di quanto previsto dalla delibera CICR 09/02/2000 e dalla Legge di Stabilità 2014, si esclude qualsiasi capitalizzazione degli interessi per il periodo intercorrente tra l’apertura del conto e la sottoscrizione della clausola di reciprocità e, nuovamente, a partire dal 01/01/2014. Per il periodo rimanente, le competenze maturate sono state invece capitalizzate alla chiusura di ciascun trimestre.

Questa guida è stata utile?

0