12. Anatocismo illegittimo fino a data firma clausola reciprocita’ e dal 01/01/2014. Cms nulla.

Considerando la nullità della clausola di pattuizione della commissione sul massimo scoperto si provvede ad escludere dalla ricostruzione del saldo di conto corrente, tutti gli importi a tale titolo addebitati. Per ciascun trimestre del periodo oggetto di relazione si rideterminerà la misura degli interessi a debito ed a credito mantenendo inalterate le condizioni previste dalla Banca, ovvero applicando i medesimi tassi di interesse in concreto praticati dall’istituto di credito. Tale operazione si rende necessaria in quanto l’esclusione delle CMS, comporta significative variazioni nell’andamento dei saldi di conto corrente rispetto all’andamento storico documentato in atti, da cui conseguono variazioni dei numeri debitori e creditori e quindi degli importi dovuti o spettanti a titolo di interessi. Ai sensi di quanto previsto dalla delibera CICR 09/02/2000 e dalla Legge di Stabilità 2014, si esclude qualsiasi capitalizzazione degli interessi e delle CMS per il periodo intercorrente tra l’apertura del conto e la sottoscrizione della clausola di reciprocità e, nuovamente, a partire dal 01/01/2014. Per il periodo rimanente, le competenze maturate saranno capitalizzate alla chiusura di ciascun trimestre.

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