9. Anatocismo illegittimo fino a data firma clausola reciprocita’ e dal 01/01/2014. Clausola interessi nulla.

Si provvede a rideterminare la misura degli interessi per tutto il periodo oggetto della relazione, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa vigente, che prescrive l’applicazione, in sostituzione dei tassi di interesse praticati dall’istituto di credito, del saggio legale per tempo vigente e dal 9 luglio 1992, data dell’entrata in vigore della Legge 154/92, del rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) a scadenza annuale. Si provvede a rideterminare la misura delle commissioni sul massimo scoperto mantenendo inalterate le condizioni previste dalla Banca, ovvero applicando le medesime aliquote in concreto praticate dall’istituto di credito. Tale operazione si rende necessaria in quanto la rideterminazione degli interessi a tassi sostitutivi, nonchè ogni altra procedura di rielaborazione fin qui illustrata o che sarà in seguito dettagliata, comporta significative variazioni nell’andamento dei saldi di conto corrente rispetto all’andamento storico documentato in atti, da cui conseguono variazioni degli importi dovuti a titolo di commissioni sul massimo scoperto. Ai sensi di quanto previsto dalla delibera CICR 09/02/2000 e dalla Legge di Stabilità 2014, si è esclusa qualsiasi capitalizzazione degli interessi e delle CMS per il periodo intercorrente tra l’apertura del conto e la sottoscrizione della clausola di reciprocità e, nuovamente, a partire dal 01/01/2014. Per il periodo rimanente, le competenze maturate sono state invece capitalizzate alla chiusura di ciascun trimestre.

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