Perchè le sanzioni per le multe stradali non sono rottamabili?
Per le multe stradali il beneficio della definizione agevolata (detta anche rottamazione) è limitato agli interessi sulla somma dovuta, come prevede l’articolo 6, ai commi 10 (lettera e) e 11:
- quelli di mora,
- quelli relativi alla maggiorazione (interessi per ritardato pagamento) imposta dall’articolo 27, comma 6, della legge 689/1981 su tutte le sanzioni amministrative (l’articolo 27 richiamato prevede che, in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di 1/10 per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.).
Quindi:
- Codice 5242 indicato come sanzione non rottamabile
- Codice 5243 Maggiorazioni (ex art. 27 L. 689/81) rottamabile
- Codice 5354 Spese di notifica del verbale non rottamabile
Il motivo è che contrariamente a quanto previsto per gli altri debiti compresi nella sanatoria, non c’è nessuno sconto sulla sanzione, e sulla cartella per violazione del codice della strada si pagherà quindi la sanzione amministrativa (l’importo della multa) scontata degli interessi, questo perché il debito, contrariamente a quanto accade per le altre pendenze incluse nella sanatoria, non è un tributo ma una sanzione, pertanto non può valere la regola generale stabilita dall’articolo 6.