L’agente della riscossione può effettuare nuovi pignoramenti dopo la dichiarazione di adesione all’agevolato?

Con riferimento ai pignoramenti di somme oggetto di verifica ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, l’art. 6, comma 5, del DL n. 193/2016 stabilisce che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, Equitalia non può avviare nuove azioni esecutive e cautelari sui carichi definibili che ne sono oggetto né proseguire le procedure di recupero coattivo iniziate in precedenza, a meno che la procedura esecutiva non si trovi in un avanzato stato di definizione, ossia: che si sia tenuto l’incanto con esito positivo, sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo abbia reso dichiarazione positiva o sia stato emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Ne deriva che una volta che il debitore abbia presentato la dichiarazione di adesione, Equitalia non può né avviare né proseguire il pignoramento delle somme dovute allo stesso debitore dal terzo pignorato, salvo che l’azione esecutiva non si trovi in un avanzato stato di definizione.
Ciò premesso, nella procedura di cui all’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, ove l’azione esecutiva sia già stata iniziata con la notifica dell’ordine di versamento di cui all’art. 72-bis dello stesso DPR n. 602/1973, si determina un effetto di assegnazione ex lege delle somme pignorate, che non consente di bloccare l’espropriazione.
Pertanto, se prima della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione l’agente della riscossione ha già effettuato il pignoramento delle somme oggetto della richiesta di verifica di cui all’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, l’azione esecutiva già avviata proseguirà e gli incassi assegnati ex lege per effetto del pignoramento saranno imputati alle somme dovute dal debitore per effetto della definizione.
L’agente della riscossione non potrà invece effettuare nuovi pignoramenti dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, anche in relazione a richieste di verifica ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 pervenute anteriormente alla stessa dichiarazione, in quanto, in tali casi, l’azione esecutiva non è ancora stata avviata.

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