La definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente il debito?
Considerato quanto testualmente disposto dal comma 8 dell’art. 6, la condizione dell’assolvimento delle rate in scadenza nel trimestre ottobre-dicembre 2016 si riferisce alle sole rateizzazioni in essere e, quindi, non già decadute.
Relativamente, poi, ai piani di dilazione attivi al 24 ottobre 2016, il legislatore ha previsto il pagamento delle rate in scadenza nel trimestre ottobre-dicembre 2016 quale condizione di adesione alla definizione agevolata sull’evidente presupposto che, con riguardo a tali piani, il debitore fosse in regola con i pagamenti già scaduti.
In ogni caso, nell’imputazione dei pagamenti ricevuti, Equitalia non può che applicare le disposizioni di legge in materia e, quindi, procedere in conformità all’art. 31 del DPR n. 602/1973 ed alle regole civilistiche, provvedendo ad imputare le somme versate al debito più risalente.
Comunque, la condizione dell’avvenuto pagamento delle rate relative al trimestre ottobre-dicembre 2016 sembra potersi ritenere verificata anche in caso di pagamento effettuato entro il 31 marzo 2017, purchè comprensivo degli interessi di mora sulle rate scadute.