Il comma 5 dell’art. 6 del D.L. n193/2016 prevede che l’agente non può avviare azioni esecutive su carichi definibili?

“L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche”. Ciò significa che fino al 31.3.2017 gli agenti della riscossione si devono astenere dal porre in essere nuove azioni conservative ed esecutive relative ai carichi definibili, a prescindere dall’avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata, ovvero, tale preclusione opera solo per quei carichi che sono stati oggetto di domande di definizione agevolata?
Il legislatore non ha introdotto una sospensione generalizzata dei carichi che possono essere oggetto di definizione agevolata e, quindi, la preclusione prevista dalla legge all’avvio di nuove azioni esecutive e cautelari alla prosecuzione di quelle già iniziate in precedenza opera limitatamente ai carichi definibili ricompresi in dichiarazioni di adesione alla definizione.
Il comma 5 dell’art. 6 del DL n. 193/2016, che prevede tali effetti, si apre infatti con l’espressione “a seguito della presentazione della dichiarazione”.
Il legislatore non ha invece previsto che la presentazione della dichiarazione di adesione inibisca all’agente della riscossione la proposizione di azioni conservative.

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