Capitalizzazione Competenze
Nella sezione Capitalizzazione Competenze è possibile selezionare la capitalizzazione da applicare al ricalcolo in riferimento agli interessi, alle CMS e alle spese. Le opzioni selezionabili anche in maniera differenziata per ogni componente delle competenze sono:
- TRIMESTRALE
- ANNUALE
- SEMPLICE
- SEMPLICE-ANNUALE
- SEMPLICE-TRIMESTRALE
- SEMPLICE-TRIMESTRALE-SEMPLICE
- SEMPLICE-ANNUALE-SEMPLICE
È possibile selezionare opzioni di capitalizzazione ad una sola fase (TRIMESTRALE, ANNUALE, SEMPLICE) che consentono all’utente di applicare la stessa modalità di capitalizzazione per tutto il periodo di analisi oppure si può optare per modalità di capitalizzazione miste, che permettono di variare la modalità di capitalizzazione da impiegare a seconda del periodo. Sono disponibili capitalizzazioni miste a due fasi (es. SEMPLICE-ANNUALE) oppure a tre fasi (es. SEMPLICE-TRIMESTRALE-SEMPLICE). Scegliendo ad es. una capitalizzazione SEMPLICE-TRIMESTRALE-SEMPLICE le competenze verranno addebitate per il primo periodo dell’analisi con capitalizzazione semplice, poi si passerà per il periodo successivo alla capitalizzazione trimestrale e si ritornerà infine alla capitalizzazione semplice per gli ultimi trimestri. L’utente dovrà indicare le date in corrispondenza delle quali debbano avvenire le variazioni di capitalizzazione.
Optando per una capitalizzazione ad una sola fase non è necessario indicare alcuna data.
Si noterà che ci sono due tipologie di capitalizzazione per adeguare il software alle recenti normative, di cui la principale è la legge di stabilità 2014 (l. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. in data 27.12.2013 che è intervenuta, con il comma 629, a modificare l’art. 120, co. 2, TUB). Il comma 2 è stato quindi modificato in:
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
La modifica si presta ovviamente a diverse interpretazioni, dal momento che il legislatore non è stato netto e chiaro nella sua disposizione. Ad una prima lettura infatti si direbbe che con questo intervento si voglia definitivamente vietare l’anatocismo, ma una interpretazione letterale della norma, soprattutto del punto b), riporta alla luce il problema, dal momento che si parla espressamente di interessi capitalizzati.
Il software è stato quindi adeguato a questa disposizione, permettendo di riportare il ricalcolo ad una capitalizzazione semplice, anche se la capitalizzazione precedente doveva essere Semplice-Trimestrale. Questa situazione può infatti accadere se si deve ricalcolare il conto partendo con una capitalizzazione semplice al fine di recuperare gli interessi anatocistici e successivamente si verifica l’accettazione della reciprocità degli interessi da parte del cliente e quindi si ritiene di dover capitalizzare trimestralmente le competenze a partire dalla data della firma della clausola. Si porrebbe quindi il problema, dal 1 gennaio 2014, di dover tornare alla capitalizzazione semplice. Le opzioni aggiuntive vengono quindi incontro a questa esigenza.